Impianti fotovoltaici: conto energia
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Lo studio realizza impianti fotovoltaici chiavi in mano,seguendo la realizzazione dalla progettazione alla richiesta degli incentivi. | ![]() |
Il conto energia (Decreto 19/02/2007)
Il conto energia è un meccanismo di incentivazione che remunera l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Il conto energia è regolato dal decreto 19/02/2007, divenuto operativo dal 13/04/2007 e si applica a tutti gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio dopo tale data.
L'incentivo viene applicato a tutta l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, misurata da un apposito contatore, secondo la potenza e secondo il tipo di integrazione architettonica dell'impianto stesso.
Potenza nominale dell'impianto P |
Impianto non integrato |
impianto parzialmente integrato |
inpianto integrato |
|
A |
1 kW <= P <= 3 kW |
0,4 € |
0,44 € |
0,49 € |
B |
3 kW < P <= 20 kW |
0,38 € |
0,42 € |
0,46 € |
C |
P > 20 kW |
0,36 € |
0,4 € |
0,44 € |
Tali tariffe sono erogate per impianti entrati in esercizio entro il 31/12/2008.
Per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 01/01/2009 e prima del 31/12/2009, tali tariffe saranno decurtate del 2%.
Per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 01/01/2010 e prima del 31/12/2010, tali tariffe saranno decurtate di un altro 2%.
Per gli impianti che entreranno in esercizio dopo tali date, verranno stabilite successivamente le nuove tariffe.
La tariffa "base" può essere incrementata del 5% in determinate situazioni (ad es. per scuole o strutture sanitarie, o bonifiche di coperture in eternit, ecc...)
Possono beneficiare dell'incentivo le persone fisiche o giuridiche, i soggetti pubblici e i condomini.
Le tariffe vengono erogate per un periodo di 20 anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e rimangono costanti per l'intero periodo.
Dell'energia prodotta ci sono tre possibili utilizzi per ottimizzare il guadagno:
- vendere tutta l'energia;
- consumare una parte dell'energia e vendere quella eccedente;
- consumare tutta l'energia prodotta.
Si possono, a tal fine, stipulare due tipi di contratto:
- vendita di energia;
- scambio sul posto (solo per impianti fino a 20 kW)
Nel primo caso, il soggetto responsabile, deve possedere la partita IVA e può vendere tutta o parte dell'energia prodotta.
Lo scambio sul posto, invece, permette di riversare nella rete pubblica l'energia prodotta e non utilizzata e di prelevare dalla rete energia quando il consumo è maggiore della produzione. A fine anno il distributore di energia effettuerà un conguaglio:
- se l'energia prelevata dalla rete risulta maggiore di quella immessa, verrà pagata all'ente distributore secondo le tariffe contrattuali;
- se l'energia immessa nella rete risulta maggiore di quella prelevata, questa andrà a credito e sarà sfruttabile negli anni successivi.
Per un contratto di scambio sul posto è importante, dal punto di vista economico, che l'impianto sia ben progettato per produrre l'energia necessaria al fabbisogno annuo dell'utente, in modo che mediamente non ci sia energia prodotta in eccesso e neanche energia insufficiente al fabbisogno annuo.

